Il giorno 1 febbraio 2007 le sottoindicate Parti si obbligano a sottoscrivere avanti al
ministro del lavoro il seguente
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
LAVORO DOMESTICO
13 FEBBRAIO 2007
Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011
Art. 1 – Sfera di
applicazione
Art. 2 – Indiscindibilità
della presente regolamentazione
Art. 3 – Condizioni di miglior favore
Art. 4 – Documenti di lavoro
Art. 5 – Assunzione
Art. 6 – Contratto individuale di lavoro
(Lettera di assunzione)
Art. 7 – Assunzione a tempo determinato
Art. 8 – Lavoro ripartito
Art. 9 – Permessi per formazione
professionale
Art. 10 – Inquadramento dei lavoratori
Art. 11 – Discontinue prestazioni notturne
di cura alla persona
Art. 12 – Prestazioni esclusivamente
d’attesa
Art. 13 – Periodo di prova
Art. 14 – Riposo settimanale
Art. 15 – Orario di lavoro
Art. 16 – Lavoro straordinario
Art. 17 – Festività nazionali ed
infrasettimanali
Art. 18 - Ferie
Art. 19 – Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 20 – Permessi
Art. 21 – Assenze
Art. 22 – Diritto allo studio
Art. 23 – Matrimonio
Art. 24 – Tutela delle lavoratrici madri
Art. 25 – Tutela del lavoro minorile
Art. 26 – Malattia
Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia
professionale
Art. 28 – Tutele previdenziali
Art. 29 – Servizio militare
Art. 30 – Trasferimenti
Art. 31 – Trasferte
Art. 32 – Retribuzione e prospetto paga
Art. 33 – Minimi retributivi
Art. 34 – Vitto e alloggio
Art. 35 – Scatti di anzianità
Art. 36 – Variazione periodica dei minimi
retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio
Art. 37 – Tredicesima mensilità
Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro
e preavviso
Art. 39 – Trattamento di fine rapporto
Art. 40 – Indennità in caso di morte
Art. 41 – Permessi sindacali
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
Art. 43 – Commissione nazionale per
l’aggiornamento retributivo
Art. 44 – Commissione paritetica nazionale
Art. 45 – Commissioni territoriali di
conciliazione
Art. 46 – Ente bilaterale
Art. 47 – Cassa malattia Colf
Art. 48 – Previdenza complementare
Art. 49 – Contributi di assistenza
contrattuale
Art. 50 – Decorrenza e durata
Chiarimenti a verbale
Tabelle dei minimi
retributivi dal 1 marzo 2007 al 31 dicembre 2007
Parti stipulanti
FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente
a Confedilizia rappresentata dal Presidente Sig.ra Laura Besozzi Pogliano, dal Vice Presidente Ing.
Lelio Casale, dal Segretario nazionale Geom. Adolfo Gardenghi,
e dai Sigg. ri: dott.ssa Teresa Benvenuto, sig.ra
Paola Bianchi, Rag. Luigi Massimo
Carriero,
Ing. Lelio Casale, Cav.
Tiziano Casprini, dott. Gino
Cipriani, sig.ra Angela Filippi, dott. Renzo Gardella, dott, Dario Lupi, sig.
Stefano Rossi, avv. Alfredo Savia, sig.ra Flavia Tettamanti,
avv. Michele Zippitelli;
costituita da:
Nuova Collaborazione, qui rappresentata
dal Presidente, Sig.ra Laura
Besozzi
Pogliano;
Assindatcolf, qui rappresentata dal Presidente, Dott. Renzo Gardella;
Associazione Datori di
Lavoro di Collaboratori Domestici qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Paola Bianchi
Associazione Datori Lavoro
Domestico qui rappresentata dal Vice Presidente, Rag.
Luigi Massimo Carriero.
e
DOMINA –
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO rappresentata da………………………….da
una parte,
e
la FEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL)
rappresentata da…………………….
la UNIONE ITALIANA
LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS-UIL)
rappresentata da…………………….
FEDERCOLF, FEDERAZIONE
SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL’UOMO, rappresentata da ………….
dall’altra parte
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
- Fidaldo, Federazione
italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia,
costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf,
Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, Associazione Datori
Lavoro Domestico,
- Domina, Associazione
nazionale datori di lavoro domestico aderente a
Federcasalinghe,
da una parte,
e
Federcolf,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina, in maniera
unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica
ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque
retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze
familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche
del rapporto.
3. Resta
ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di
collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con
la legge 18 maggio 1973, n.304.
Art. 2 - Inscindibilità della
presente regolamentazione
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale
sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative
fra di loro, né quindi cumulabili con altro
trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli
rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1. Eventuali trattamenti
più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.
Art. 4 - Documenti di lavoro
1. All'atto dell'assunzione
il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in
conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti
assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro
documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di
legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali
diplomi o attestati professionali specifici. In caso di
pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei
datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore
extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno
valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
Art. 5 – Assunzione
1. L'assunzione del
lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro
(lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà
essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di
assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole
specifiche:
a) data dell'inizio del
rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza,
nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza
professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio
nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di
prova;
d) esistenza o meno della
convivenza;
e) la residenza del
lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del
rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare
l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in
caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare
a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua
assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'orario di
lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di
lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza
giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra
giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di
effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali
temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari
(trasferte);
m) periodo concordato di
godimento delle ferie annuali;
n) indicazione
dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i
propri effetti personali;
o) applicazione di tutti
gli altri istituti previsti dal presente contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e
dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
Art. 7- Assunzione a tempo determinato
1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa
vigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra
le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni
giustificatrici.
2. La forma scritta non è
necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto
a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi
la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere
comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
4. A titolo esemplificativo
è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei
seguenti casi:
- per l’esecuzione di un
servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche
parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per
motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia
residente all’estero;
- per sostituire lavoratori
malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di
legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi
di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori
in ferie;
- per l’assistenza
extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di
cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che
giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno
altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 8 - Lavoro ripartito
1. E’ consentita
l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica
obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il
vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti,
ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro
ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico
e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto
collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da
ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali
diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di
determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la
collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio
dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei
coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e
normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni
da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra
le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati
comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
trova applicazione se, su richiesta del datore di
lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda
disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente;
in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale
contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data
facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del
datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In
ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà
l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Nota a verbale:
Art. 9 - Permessi per formazione
professionale
1. I lavoratori a tempo
pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di
almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso
retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per
collaboratori o assistenti familiari.
Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori
1. I prestatori di lavoro
sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due
parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:
Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori
familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di
esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso
datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in
possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie
mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto
il diretto controllo del datore di lavoro.
Profili :
Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di
esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni
di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di
inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici
mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B
con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
Addetto alle pulizie.
Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia
della casa;
Addetto alla lavanderia.
Svolge mansioni relative alla lavanderia;
Aiuto di cucina. Svolge
mansioni di supporto al cuoco;
Stalliere. Svolge mansioni
di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei
cavallo/i;
Assistente ad animali
domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali
domestici;
Addetto alla pulizia ed
annaffiatura delle aree verdi;
Operaio comune. Svolge
mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.
Livello A
super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera
compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare
alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di
vigilanza di bambini in occasione di assenze dei
familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.
Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori
familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
Collaboratore generico
polifunzionale. Svolge le incombenze relative al
normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente,
mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto
alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti
nell’ambito del livello di appartenenza;
Custode di abitazione
privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e
relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio
nella proprietà, di custodia;
Addetto alla stireria.
Svolge mansioni relative alla stiratura;
Cameriere. Svolge servizio
di tavola e di camera;
Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di
manutenzione;
Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
Autista. Svolge mansioni di
conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone
ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e
pulizia;
Addetto al riassetto camere
e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro.
Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico
polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento
camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di
lavoro.
Livello B
super
Profilo:
Assistente a persone
autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a
persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le
attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono
gli assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori
familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che
tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale
autonomia e responsabilità.
Profilo:
Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla
preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di
approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Profilo:
Assistente a persone non
autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di
assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le
attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono
gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori
familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono
specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia
decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse
all’amministrazione del patrimonio familiare;
Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla
vita familiare;
Governante. Svolge mansioni
di coordinamento relative alle attività di cameriere di
camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
Capo cuoco. Svolge mansioni
di gestione e di coordinamento relative a
tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai
compiti della cucina e della dispensa;
Capo giardiniere. Svolge
mansioni di gestione e di coordinamento relative a
tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di
manutenzione;
Istitutore. Svolge mansioni
di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.
Livello D
super
Profili:
Assistente a persone non
autosufficienti (formato). Svolge mansioni di
assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le
attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono
gli assistiti;
b) Direttore di casa.
Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a
tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.
Note a verbale:
1) Il lavoratore addetto
allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello
corrispondente alle mansioni prevalenti.
2) Per persona
autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti
attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3) La formazione del
personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende
conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo
oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché
equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista
dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne
di cura alla persona
1. Al personale non
infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti
autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e
conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue
prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e
conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D
super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta
la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto,
relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 15 e, per il personale non convivente, l’obbligo di
corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per
la notte.
2. Al personale
convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite
undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. L'assunzione ai
sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle
parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione
dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Art. 12 - Prestazioni esclusivamente
d'attesa
1. Al personale assunto
esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la
retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la
durata della presenza stessa sia interamente ricompresa
tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al
lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero
richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno
considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base
delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C
allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e
limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le
parti.
Art. 13 - Periodo di prova
1. I lavoratori sono
soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro
effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di
lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
2. Il lavoratore che abbia
superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende
automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va
computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in
qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento,
a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze
accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione,
senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non
avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di
3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
Art. 14 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale è
di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore
possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra
le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un
numero di ore non superiore alla metà di quelle che
costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale,
esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%,
a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana
diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
3. Il riposo settimanale
domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste
prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere
altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non
retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così
lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione
globale di fatto.
4. Qualora il lavoratore
professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione
in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla
sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra
giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi
precedenti.
Art. 15 - Orario di lavoro
1. La durata normale
dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e
comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
10 ore giornaliere, non
consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
8 ore giornaliere, non
consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure
su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi
inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i
16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene
conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono
essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il
loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore
14.00;
interamente collocato tra
le ore 14.00 e le ore 22.00;
interamente collocato, nel
limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive,in non più di tre giorni
settimanali.
A questi
lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato
nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella
prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando
l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali
prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato
nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno
retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate
temporalmente
all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le
prestazioni collocate temporalmente al di fuori di
tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di
fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 16.
3. L’assunzione ai sensi
del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e
sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario
effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle
articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti
si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente
contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal
lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata
normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere
trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente
ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa
giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra
le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo
intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle
2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a
regime normale di eventuali ore non lavorate, in
ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione
dell'orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata
di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero per
il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra
le parti.
6. Salvo quanto previsto
per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è
considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, che
è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del
20% della retribuzione globale di fatto oraria o, se straordinario, in quanto
prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 16.
7. Le cure personali e
delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno
effettuate
dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto
all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia
concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore
convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del
pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà
concordato fra le parti e non retribuito.
Art. 16 - Lavoro straordinario
1. Al lavoratore può essere
richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che
di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.
2. È considerato lavoro
straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima
fissata all’art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato
preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è
compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato
dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di
domenica o in una delle festività indicate nell’art. 17.
4. Le ore di lavoro
prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44
settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le
ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale
di fatto oraria maggiorazione del 10%.
5. Le ore di lavoro
straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo
casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le
prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate
di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo
stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
Art. 17 - Festività nazionali e
infrasettimanali
1. Sono considerate festive
le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
1° gennaio,
6 gennaio,
lunedì di Pasqua,
25 aprile,
1° maggio,
2 giugno,
15 agosto,
1° novembre,
8 dicembre,
25 dicembre,
26 dicembre,
S. Patrono.
In tali
giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di
corrispondere la normale retribuzione.
2. In caso di prestazione
lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione
giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di
fatto maggiorata del 60%.
3. In caso di festività
infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al
recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26
della retribuzione globale di fatto mensile.
4. Per il rapporto di
lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno
cessato di essere considerate festive agli effetti
civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante
il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle
festività di cui al comma 1.
Art. 18 – Ferie
1. Indipendentemente dalla
durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore
di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni
lavorativi.
2. Il datore di lavoro,
compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà
fissare il periodo di ferie, ferma restando la
possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
3. Il diritto al godimento
delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4
settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito
dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
4. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno
essere frazionate in non più di due periodi all'anno,
purché concordati tra le parti. La fruizione delle
ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due
settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane,
entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
5. Durante il periodo di
godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una
retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
6. Al lavoratore che
usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non
usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
7. Nel caso di lavoratore
di cittadinanza non italiana che abbia necessità di
godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio
non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è
possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in
deroga a quanto previsto al comma 4.
8. In caso di licenziamento
o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il
lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore
stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i
mesi di effettivo servizio prestato.
9. Le ferie non possono
essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il
periodo di malattia o infortunio.
Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
1. Durante le sospensioni
del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro,
sarà
corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel
caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso
sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non
usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Art. 20 – Permessi
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali
retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché
coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.
I
permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16
ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2;
- lavoratori non conviventi
con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non
conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno,
inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da
comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha
diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre
spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio,
anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne
faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi,
permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non
retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
Art. 21 - Assenze
1. Le assenze
del lavoratore debbono essere in ogni caso
tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da
malattia si applica l’art. 26 e per quelle derivanti da infortunio o malattia
professionale l’art. 27.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino
cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A
tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di
eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella
lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lett. e) del presente
contratto.
Art. 22 - Diritto allo studio
1. Tenuto conto della
funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del
lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola
dell'obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di
frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
2. Le ore di lavoro non
prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a
regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero,
saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
Art. 23 – Matrimonio
1. In caso di matrimonio
spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di
calendario.
2. Al lavoratore che
usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non
usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della
documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Si applicano le norme di
legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate,
salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al
lavoro le donne:
durante i 2 mesi precedenti la data presunta
del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di
legge;
b) per il periodo
eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il
parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi
devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi
quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
3. Dall'inizio della
gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla
cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata,
salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale
periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se
non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate
entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da
considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
4. In caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di
licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. si applicano le norme di
legge sulla tutela della paternità nonché sulle
adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le
limitazioni indicate
Dichiarazione a verbale:
Le Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della legislazione
vigente, che esclude dall’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo
della Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della collaboratrice
familiare in maternità (ex art. 55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare
le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei
confronti di enti, organi ed istituzioni, cui auspicano
partecipino le Associazioni Datoriali
firmatarie del presente contratto.
Dichiarazione a verbale:
Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto
sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare
per quanto attiene all’eventuale completa parificazione delle tutele.
Art. 25 - Tutela del lavoro minorile
1. Non è ammessa
l’assunzione dei minori degli anni 16.
2. E’ ammessa l’assunzione
di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967,
n. 977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4
agosto 1999, n. 345, purchè sia compatibile con le
esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione
dell’obbligo scolastico.
3. E’ vietato adibire i
minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da
osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo
cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria
famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione
scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di
residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del
licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del
minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e
professionale.
Art. 26 – Malattia
1. In caso di malattia il
lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di
forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario
contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo
certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della
malattia. Il certificato, indicante la prognosi di
inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al
datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori
conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia
espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo
della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia
intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano
presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al
lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i
seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6
mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di
6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2
anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla
conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi
per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. Durante i periodi
indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di
fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità
di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
fino al 3° giorno
consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
dal 4° giorno in poi, il
100% della retribuzione globale di fatto.
7. Restano salve le
condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di
legge riguardanti i lavoratori conviventi.
8. L'aggiunta della quota
convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non
sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
9. La malattia in periodo
di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Nota a verbale:
Le Parti si riservano di
modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà
stata attivata
Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia
professionale
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al
lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i
seguenti periodi:
1) per anzianità fino a sei
mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di
sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i
due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano
nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti
dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso
di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono
erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli
infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
- entro le 24 ore e
telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla
ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale,
per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre
giorni;
- entro due giorni dalla
ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente
prognosticati guaribili entro tre giorni ma non
guariti entro tale termine.
5. La denuncia all’INAIL
deve essere redatta su apposito modello predisposto da
parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve
essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve
corrispondere la retribuzione globale di fatto per i
primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota
convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia
degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L’ infortunio e la
malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la
decorrenza degli stessi.
Art. 28 - Tutele previdenziali
1. Il lavoratore deve
essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla
legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza.
2.In caso di pluralità di
rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e previdenziali
devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
3.E’ nullo ogni patto contrario.
Art. 29 – Servizio militare e richiamo alle
armi
Si fa riferimento alle
leggi che disciplinano la materia.
Art. 30 – Trasferimenti
1. In caso di trasferimento
in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15
giorni prima.
2. Al lavoratore trasferito
deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede
di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente
tale periodo.
3. Al lavoratore trasferito
sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé
ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il
datore di lavoro.
4. Il lavoratore che non
accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ove
non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.
Art. 31 –Trasferte
1. Il lavoratore convivente
di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a
recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui
cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze
secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta
indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di
viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre
corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione
minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A,
per tutti i giorni nei quali egli sia stato
in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al
comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente
previsto nella lettera di assunzione.
Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga
1. Il datore di lavoro,
contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve
predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata
dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del
lavoratore è composta dalle seguenti voci:
retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 33,
comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata
indennità di funzione;
b) eventuali scatti di
anzianità di cui all'art. 35;
c) eventuale compenso
sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Nel
prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale
trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di
miglior favore 'ad personam' non assorbibile;
dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le
ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri
previdenziali.
4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una
dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate
nell'anno.
Art. 33 - Minimi retributivi
1. I minimi retributivi
sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al presente contratto e sono
rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.
Art. 34 - Vitto e alloggio
1. Il vitto dovuto al
lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e
sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e
morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve
fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità
e la riservatezza.
3. I valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente
contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.
di Art. 35 -
Scatti anzianità
1. A decorrere dal 22
maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall'1 agosto
1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli
scatti è fissato in 7.
Art. 36 - Variazione periodica dei minimi
retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
1. Le retribuzioni minime
contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal
presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per
l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 43, secondo le variazioni del costo
della vita per le famiglie di impiegati ed operai
rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2.
3. Le retribuzioni minime
contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai
sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun
anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.
Art. 37 - Tredicesima mensilità
1. In occasione del Natale,
e comunque entro il mese di dicembre, spetta al
lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in
essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito
nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
2. Per coloro le cui
prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti
dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La
tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio
sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di
conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro
e preavviso
1. Il rapporto di lavoro
può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini
di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso
datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
oltre i 5 anni di anzianità
presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti
termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso
datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
oltre i 2 anni di anzianità
presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
2. Per i
portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la
famiglia di alloggio indipendente di proprietà del
datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
30 giorni di calendario, sino ad un anno di
anzianità,
60 giorni di calendario per
anzianità superiore.
Alla scadenza
del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose
non di proprietà del datore di lavoro.
3. In caso di mancato o
insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla
retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
4. Possono dare luogo al
licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non
esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa
essere incorso il lavoratore.
5. Al lavoratore che si
dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.
6. In caso di morte del
datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di
preavviso indicati nel presente articolo.
7. I familiari coabitanti,
risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di
lavoro maturati fino al momento del decesso.
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1. In ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di
fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della
legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite
nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è
diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno
incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo,
mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento
del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata
nell'anno in corso.
2. I datori di lavoro
anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno,
il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto
maturato.
3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31
dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26
per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di
servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata
nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di
lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale
superiore alle 24 ore:
1) per l'anzianità maturata
anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al personale già considerato
impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già
considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
a) al personale già considerato
impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già
considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a) al personale già considerato
impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità
b) al personale già
considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
B) Per il
rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l'anzianità maturata anteriormente
al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata
dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata
dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata
dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base
dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R..
5. Ai fini del computo di
cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per
Art. 40 - Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del
lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R.
devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a
carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°
grado.
2. La ripartizione delle
indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli
aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
3. In mancanza dei
superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della
successione testamentaria e legittima.
Art. 41 - Permessi sindacali
1. I
componenti
degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita
attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto
della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi
suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
2. I lavoratori che
intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro
di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle
Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
1. Le controversie
individuali e collettive che dovessero insorgere in
relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle
norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione
paritetica nazionale di cui all'art. 44.
2.
Art. 43 - Commissione nazionale per
l'aggiornamento retributivo
1. È costituita una
Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e
delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti
contratto.
2.Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori
e ciascuna associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante
nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.
3.
Art. 44 - Commissione paritetica nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale
di cui all’ art. 46 è costituita una Commissione
paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle
OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle
Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono
attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 42:
a) esprimere pareri e
formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente
contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di
conciliazione;
b) esaminare le istanze
delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di
conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei
datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei
lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali,
stipulanti il presente contratto.
3.
4. Le Parti s'impegnano a
riunire
Art. 45 - Commissioni territoriali di
conciliazione
1. Per tutte le vertenze
individuali di lavoro relative all’applicazione del
presente contratto, sarà esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in
conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo
1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di
conciliazione presso l’apposita Commissione
territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell’Organizzazione
sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui,
rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
2. Tali Commissioni
paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il
tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..
Art. 46 - Ente bilaterale
1. L'Ente bilaterale è un
organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente
costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati
esclusivamente da Fidaldo stessa.
2. L'Ente bilaterale
nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce
l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di
cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A
tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione
occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di
applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità
sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
- la situazione
previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte
in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli
iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di
informazione in materia di sicurezza.
Art. 47 - Cassa malattia Colf
1.
2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30
aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.
Art. 48 - Previdenza complementare
1. Le Parti concordano di
istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore,
con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica
realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il
contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della
retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il
contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della
retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 49 - Contributi di assistenza
contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli
artt. 42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il
funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori
di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla
riscossione di contributi di assistenza contrattuale
per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della
legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento
dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata
tra le Parti.
2. Sono tenuti alla
corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i
rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali
3. Le Parti si danno atto
che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale
si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i
quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura
retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art. 50 - Decorrenza e durata
1.Il presente contratto
decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel
contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che
non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata
disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di
scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto
s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.
3. Le Parti si riuniranno
alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare
l'opportunità di apportarvi modifiche.
Chiarimenti a verbale.
1) Il calcolo della
retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione
mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore
lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto
viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi
della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto
viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi
della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si
computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i
15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione
globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e
alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
TABELLE DEI MINIMI
RETRIBUTIVI
|
TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI (valori
mensili) |
||
|
A |
550,00 |
|
|
AS |
650,00 |
|
|
B |
700,00 |
|
|
BS |
750,00 |
|
|
C |
800,00 |
|
|
CS |
850,00 |
|
|
D |
1.000,00 |
+ indennità
150,00 |
|
DS |
1.050,00 |
+ indennità
150,00 |
|
|
|
|
|
TABELLA B - LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2°CO.(valori mensili) |
||
|
B |
500,00 |
|
|
BS |
525,00 |
|
|
C |
580,00 |
|
|
|
|
|
|
TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori
orari) |
||
|
A |
4,00 |
|
|
AS |
4,70 |
|
|
B |
5,00 |
|
|
BS |
5,30 |
|
|
C |
5,60 |
|
|
CS |
5,90 |
|
|
D |
6,80 |
|
|
DS |
7,10 |
|
|
|
|
|
|
TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA
(valori mensili) |
||
|
|
AUTOSUFF. |
NON AUTOSUFF. |
|
BS |
862,50 |
|
|
CS |
|
977,50 |
|
DS |
|
1.207,50 |
|
|
|
|
|
TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA (valori
mensili) |
||
|
|
|
|
|
LIV. UNICO |
577,50 |
|
|
|
|
|
|
TABELLA F - INDENNITA' (valori giornalieri) |
||
|
pranzo
e/o colazione |
|
1,637 |
|
cena |
|
1,637 |
|
alloggio |
|
1,416 |
|
totale |
|
4,69 |
NOTE:
1. I lavoratori in forza
alla data di entrata in vigore del presente CCNL
saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte.
Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici
conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti
afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti
periodici.
2. Eventuali eccedenze
corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam,
superminimi, etc.) saranno riassorbite fino a concorrenza nei nuovi minimi tabellari. Qualora la retribuzione globale
di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai
minimi tabellari determinati dal presente CCNL,
differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1 marzo 2007, quanto al restante 50%,
dal 1 gennaio 2008.
3. Le Parti si danno atto
che la nuova classificazione dei lavoratori è complessivamente più favorevole
agli stessi della precedente.