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Sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro
opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore
di lavoro (tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti ecc.)
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COLF ITALIANA O DELL'UNIONE EUROPEA
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Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore
domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro
(orario, retribuzione, ferie ecc.).
Il lavoratore può essere assunto anche se non è
iscritto nelle liste del collocamento.
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Va
distinto il caso in cui il lavoratore si trovi
già
sul territorio italiano, con regolare
permesso di soggiorno, da quello in cui lo
stesso si trovi ancora
nel suo paese. 
Se il lavoratore si trova in Italia
L'assunzione
avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e
comunitari.
Se il lavoratore si trova all'estero
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Prima di venire in Italia
Il datore di lavoro deve presentare una domanda in carta
legale all'Ufficio
Provinciale del Lavoro per ottenere il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro
per il
lavoratore.
Nella domanda il datore di lavoro deve:
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assicurare una retribuzione
mensile non inferiore a 439 euro, con condizioni normative e
retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani;
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dimostrare di possedere un
reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito dalla
legge per l'anno in corso;
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assicurare la disponibilità di
un alloggio adeguato;
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impegnarsi a comunicare la
cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni;
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con l'entrata in vigore del Regolamento
di attuazione, inoltre, il datore di lavoro dovrà garantire le
spese di viaggio per il rientro del lavoratore al Paese di
origine.
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Verificata
l'esistenza dei requisiti reddituali e delle
condizioni contrattuali, l'Ufficio del Lavoro rilascia
l'autorizzazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il datore di
lavoro deve chiedere un nulla osta alla Questura.
L'autorizzazione, completa del nulla osta apposto dalla Questura,
deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in modo che
egli possa esibirla alle autorità diplomatiche o consolari italiane
del posto per ottenere il visto di ingresso
in Italia.
L'autorizzazione è revocata se non viene utilizzata entro sei mesi
dalla data del rilascio.
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Dopo
l'arrivo in Italia
Il
lavoratore, entro otto giorni dall'arrivo, deve chiedere alla
Questura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dovrà anche
chiedere all'Ufficio delle imposte il rilascio del codice fiscale,
necessario a tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione
all'INPS.
Il datore di lavoro deve provvedere quanto prima alla denuncia di
assunzione all'INPS di zona.
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In tutti i casi di assunzione
di lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve comunicarne
notizia, entro 48 ore, all'autorità di Pubblica Sicurezza. Se il
lavoratore è convivente, la segnalazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'inizio effettivo del
rapporto del rapporto.
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LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL'INPS
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E' obbligatorio assicurare le colf:
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qualunque sia la durata del lavoro;
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anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
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anche se già assicurate presso un altro datore di
lavoro;
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anche se già assicurate per un'altra attività;
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anche se di nazionalità straniera;
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anche se titolari di pensione.
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La denuncia di assunzione va
presentata su un apposito modulo
(modello LD09) a
disposizione presso tutte le Sedi INPS. il
modello può
essere scaricato dal
sito dell'Istituto www.inps.it, tramite il quale la
denuncia può anche
essere presentata
attraverso Internet.
Inoltre, l'iscrizione può essere fatta chiamando
InpsInforma al numero 16464.
I termini di legge per inoltrare la denuncia sono:
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10 aprile
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per le assunzioni
avvenute dal 1° gennaio al 31 marzo
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10 luglio
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per le assunzioni
avvenute dal 1° aprile al 30 giugno
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10 ottobre
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per le assunzioni
avvenute dal 1° luglio al 30 settembre
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10 gennaio
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per le assunzioni
avvenute dal 1° ottobre al 31 dicembre
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Se la denuncia è presentata oltre i
termini, l'INPS applica una multa.Il datore di
lavoro è tenuto a dare comunicazione
dell'assunzione all'INAIL entro 24 ore dall'inizio del rapporto di
lavoro.
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LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL'INPS
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Tutte le colf
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carta di identità o altro documento analogo ed
eventuali diplomi o attestazioni professionali;
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tessera sanitaria aggiornata rilasciata
gratuitamente dalla ASL di residenza;
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codice fiscale, da comunicare all'INPS per il
versamento dei contributi.
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Minorenni
In aggiunta agli altri documenti per l'assunzione sono necessari:
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la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la
potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con
cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di
lavoro;
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il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato
dopo la visita medica dell'Ufficiale sanitario.
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Extracomunitari
In
aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il permesso di
soggiorno per motivi di
lavoro, rilasciato dalla Questura.
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I documenti per le domande presentate direttamente allo
sportello:
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esibizione di un
documento di riconoscimento in corso di validità (carta di
identità, passaporto, tessera postale, patente ecc.) del datore di
lavoro e del lavoratore. Per le colf extracomunitarie, il datore di
lavoro insieme alla denuncia (modello LD09) deve presentare il
permesso di soggiorno in corso di validità.
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I documenti per le domande spedite per posta:
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tutta la
documentazione deve essere allegata in copia fotostatica.
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Il contributo che deve essere versato dal datore di lavoro,
si calcola in base a:
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la retribuzione oraria concordata tra le parti;
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la tredicesima mensilità calcolata in misura
oraria;
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il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio,
calcolato in misura oraria.
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I contributi si versano ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui
alle ore
effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per
i periodi di momentanea assenza
dal servizio (per malattia, ferie, festività
infrasettimanali, congedo ecc.),
nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere
una retribuzione intera o ridotta,
sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.
Per il periodo di assenza si considera un numero
di ore uguale a quello di un
corrispondente periodo di
lavoro.
I
contributi versati dal datore di lavoro vengono
utilizzati dall'INPS e dall'INAIL per la liquidazione della pensione,
della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di
disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali e
delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.
Quanto
si paga
AbbiamoConsultando il portale
dell’INPS e facile vedere i contributi dovuti, distinguendo anno per anno gli importi in vigore, ma per ogni dubbio sarete
assistiti e consigliati sulle procedure da seguire
clicca qui per calcolare on
line l'importo da pagare
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RIEPILOGO
TABELLE CONTRIBUTIVE INPS
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La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
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Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore
di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con
il datore di lavoro.
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Gli importi contributivi della quarta fascia sono
indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai
servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un
minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle
ore lavorate nel corso della settimana.
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I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti
scadenze:
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dal 1° al 10 aprile
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versamento per il 1°
trimestre
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dal 1° al 10 luglio
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versamento per il 2°
trimestre
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dal 1° al 10
ottobre
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versamento per il 3°
trimestre
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dal 1° al 10
gennaio
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versamento per il 4°
trimestre
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Quando cessa il
rapporto di lavoro, il versamento va fatto entro 10 giorni dal
licenziamento o dalle dimissioni.Il
versamento dei contributi non può essere effettuato
né prima né dopo i termini sopraindicati. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di multe da parte dell'INPS.Il datore di lavoro è tenuto a
versare i contributi mediante bollettini di conto corrente postale
inviati dall'INPS al proprio domicilio.Il
bollettino è unico per ogni trimestre. Se però le settimane che
cadono nel trimestre non risultano lavorate
tutte per almeno 25 ore, si devono compilare due distinti bollettini
di versamento:
- con un bollettino si versano i
contributi relativi alla citata quarta fascia;
- con un secondo bollettino si
pagano i contributi, corrispondenti ad una delle prime tre
fasce, per le settimane lavorate per meno di 25 ore.
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Almeno 24 ore settimanali
In
favore del lavoratore l'INPS registra tanti contributi settimanali quante
sono le
settimane retribuite,
purché per ciascun trimestre risultino versate, in media, almeno
24 ore a settimana.
Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si
applica una riduzione proporzionale delle settimane accreditate.
Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività
lavorativa
presso più datori di
lavoro.
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In base ai contributi versati all'INPS,
spettano le seguenti prestazioni:
a
carico dell'INPS:
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pensione di vecchiaia;
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pensione di anzianità;
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pensione di inabilità;
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assegno di invalidità;
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pensione ai superstiti o di reversibilità;
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indennità di disoccupazione;
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indennità di maternità;
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assegno per il nucleo familiare;
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assegni familiari;
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indennità antitubercolari;
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cure termali.
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Alle colf non spetta l'indennità economica di malattia.
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A carico dell'INAIL:
rendite
per infortunio sul lavoro o per malattie professionali.
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A carico del Servizio Sanitario
Nazionale:
assistenza
sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale,
specialistica ecc.).
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