UNSIC – COLF assiste i datori di lavoro associati per  una corretta gestione del rapporto di lavoro dei collaboratori familiari.

Vi invieremo per email la modulistica necessaria per le comunicazioni da inviare all'INAIL, al CENTRO PER L'IMPIEGO alla QUESTURA, al COMUNE e stampare le lettere da consegnare al dipendente nel rispetto delle norme vigenti in materia di Lavoro.

Elabora il cedolino paga con noi, chiama il numero 

06.58333803 - riceverai a casa il cedolino, e trimestralmente i conteggi per il pagamento Inps.

 

 

 

 

 

 

Sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti ecc.)

   

COLF ITALIANA O DELL'UNIONE EUROPEA

 

Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).
Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.

   

COLF EXTRACOMUNITARIA

 

Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già

sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo

stesso si trovi ancora nel suo paese.

Se il lavoratore si trova in Italia
L'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

Se il lavoratore si trova all'estero


 

Prima di venire in Italia
Il datore di lavoro deve presentare una domanda in carta legale all'Ufficio

Provinciale del Lavoro per ottenere il rilascio dell'autorizzazione al lavoro

per il lavoratore.
Nella domanda il datore di lavoro deve:

 

 

assicurare una retribuzione mensile non inferiore a 439 euro, con condizioni normative e retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani;

 

dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito dalla legge per l'anno in corso;

 

assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;

 

impegnarsi a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni;

 

con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione, inoltre, il datore di lavoro dovrà garantire le spese di viaggio per il rientro del lavoratore al Paese di origine.

 

 

 

 

 

Verificata l'esistenza dei requisiti reddituali e delle condizioni contrattuali, l'Ufficio del Lavoro rilascia l'autorizzazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il datore di lavoro deve chiedere un nulla osta alla Questura.
L'autorizzazione, completa del nulla osta apposto dalla Questura, deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in modo che egli possa esibirla alle autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il visto di ingresso in Italia. 
L'autorizzazione è revocata se non viene utilizzata entro sei mesi dalla data del rilascio. 

 

 


 

 

Dopo l'arrivo in Italia
Il lavoratore, entro otto giorni dall'arrivo, deve chiedere alla Questura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dovrà anche chiedere all'Ufficio delle imposte il rilascio del codice fiscale, necessario a tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione all'INPS.
Il datore di lavoro deve provvedere quanto prima alla denuncia di assunzione all'INPS di zona. 

 


 


 

In tutti i casi di assunzione di lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve comunicarne notizia, entro 48 ore, all'autorità di Pubblica Sicurezza. Se il lavoratore è convivente, la segnalazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'inizio effettivo del rapporto del rapporto.


 

   

LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL'INPS

 

E' obbligatorio assicurare le colf:


 

qualunque sia la durata del lavoro;

 


 

 

anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;

 

 


 

 

anche se già assicurate presso un altro datore di lavoro;

 

 


 

 

anche se già assicurate per un'altra attività;

 

 


 

 

anche se di nazionalità straniera;

 

 


 

 

anche se titolari di pensione.

 


 

La denuncia di assunzione va presentata su un apposito modulo

(modello LD09) a disposizione presso tutte le Sedi INPS. il modello può

essere scaricato dal sito dell'Istituto www.inps.it, tramite il quale la

denuncia può anche essere presentata

attraverso Internet. Inoltre, l'iscrizione può essere fatta chiamando

InpsInforma  al numero 16464.

I termini di legge per inoltrare la denuncia sono:

 

10 aprile

per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio al 31 marzo

10 luglio

per le assunzioni avvenute dal 1° aprile al 30 giugno

10 ottobre

per le assunzioni avvenute dal 1° luglio al 30 settembre

10 gennaio

per le assunzioni avvenute dal 1° ottobre al 31 dicembre

 


 

Se la denuncia è presentata oltre i termini, l'INPS applica una multa.Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione all'INAIL entro 24 ore dall'inizio del rapporto di lavoro.


 

   

LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL'INPS

Tutte le colf


 

carta di identità o altro documento analogo ed eventuali diplomi o attestazioni professionali;

 


 

 

tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla ASL di residenza;

 

 


 

 

codice fiscale, da comunicare all'INPS per il versamento dei contributi.

 


 

 

Minorenni
In aggiunta agli altri documenti per l'assunzione sono necessari:


 

la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro;

 


 

 

il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell'Ufficiale sanitario.

 


 

 

Extracomunitari 
In aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il permesso di

soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla Questura.


 

I documenti per le domande presentate direttamente allo sportello: 

 

 

esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, tessera postale, patente ecc.) del datore di lavoro e del lavoratore. Per le colf extracomunitarie, il datore di lavoro insieme alla denuncia (modello LD09) deve presentare il permesso di soggiorno in corso di validità.

 

 


 

 

I documenti per le domande spedite per posta:

 

 

 

tutta la documentazione deve essere allegata in copia fotostatica.

 


 

   

I CONTRIBUTI

 

Il contributo che deve essere versato dal datore di lavoro, si calcola in base a:


 

la retribuzione oraria concordata tra le parti;

 


 

 

la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;

 

 


 

 

il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato in misura oraria.

 


 

I contributi si versano ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui

alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per

i periodi di momentanea assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività

infrasettimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere

una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.
Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un

corrispondente periodo di lavoro.

I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'INPS e dall'INAIL per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.

Quanto si paga
AbbiamoConsultando il portale dell’INPS e facile vedere i contributi dovuti, distinguendo anno per anno gli importi in vigore, ma per ogni dubbio sarete assistiti e consigliati sulle procedure da seguire

 clicca qui per calcolare on line l'importo da pagare

 

            RIEPILOGO TABELLE CONTRIBUTIVE INPS

 

 

*

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

**

Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

***

Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

 

I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

 

dal 1° al 10 aprile

versamento per il 1° trimestre

dal 1° al 10 luglio

versamento per il 2° trimestre

dal 1° al 10 ottobre

versamento per il 3° trimestre

dal 1° al 10 gennaio

versamento per il 4° trimestre

 


 

Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento va fatto entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di multe da parte dell'INPS.Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi mediante bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS al proprio domicilio.Il bollettino è unico per ogni trimestre. Se però le settimane che cadono nel trimestre non risultano lavorate tutte per almeno 25 ore, si devono compilare due distinti bollettini di versamento:

  • con un bollettino si versano i contributi relativi alla citata quarta fascia;
  • con un secondo bollettino si pagano i contributi, corrispondenti ad una delle prime tre fasce, per le settimane lavorate per meno di 25 ore.


 

Almeno 24 ore settimanali
In favore del lavoratore l'INPS registra tanti contributi settimanali quante sono le

settimane retribuite, purché per ciascun trimestre risultino versate, in media, almeno

24 ore a settimana.
Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si applica una riduzione proporzionale delle settimane accreditate.
Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa

presso più datori di lavoro.

   

LE PRESTAZIONI

 

In base ai contributi versati all'INPS, spettano le seguenti prestazioni:

a carico dell'INPS:


 

pensione di vecchiaia;

 


 

 

pensione di anzianità;

 

 


 

 

pensione di inabilità;

 

 


 

 

assegno di invalidità;

 

 


 

 

pensione ai superstiti o di reversibilità;

 

 


 

 

indennità di disoccupazione;

 

 


 

 

indennità di maternità;

 

 


 

 

assegno per il nucleo familiare;

 

 


 

 

assegni familiari;

 

 


 

 

indennità antitubercolari;

 

 


 

 

cure termali.

 


 

Alle colf non spetta l'indennità economica di malattia.


 

A carico dell'INAIL:
rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali.

 


 

 

A carico del Servizio Sanitario Nazionale:
assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica ecc.).

 


 

 

 

 

L’UNSIC – COLF elabora per voi la busta paga del vostro collaboratore domestico.

Chiama adesso il numero 06.58333803, comunicandoci solo le ore lavorate, riceverai con un piccolo costo la busta paga ed i conteggi dei contributi da versare. Il servizio è svolto in tutta italia anche attraverso gli sportelli

Unsic Lavoro.